Avvertenza: 
    Si procede alla ripubblicazione del testo  del  decreto-legge  29
dicembre 2022, n. 198, coordinato con  la  legge  di  conversione  24
febbraio 2023, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione
del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e  della  politica  agricola
comune.», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,  comma
3, del regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sulla  emanazione  dei  decreti  del
Presidente della Repubblica e  sulle  pubblicazioni  ufficiali  della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia  dell'atto  legislativo
qui trascritto. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti in materia  di  organizzazione  delle  pubbliche
           amministrazioni titolari degli interventi PNRR 
 
  1. Al fine di migliorare e rendere piu' efficiente il coordinamento
delle  attivita'   di   gestione,   nonche'   di   monitoraggio,   di
rendicontazione e di controllo degli interventi del  Piano  nazionale
di ripresa e  resilienza,  di  seguito  PNRR,  di  titolarita'  delle
amministrazioni  centrali  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i decreti di cui all'articolo 13,
comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   possono,
altresi', prevedere, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica e nei limiti  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali gia' assegnate, la riorganizzazione  della  struttura  di
livello dirigenziale  generale  ovvero  dell'unita'  di  missione  di
livello  dirigenziale  generale  preposta  allo   svolgimento   delle
attivita' previste dal medesimo articolo 8 del  decreto-legge  n.  77
del 2021, anche mediante il  trasferimento  delle  funzioni  e  delle
attivita'  attribuite  all'unita'  di  missione  istituita  ad  altra
struttura di livello dirigenziale  generale  individuata  tra  quelle
gia' esistenti. In caso  di  trasferimento  delle  funzioni  e  delle
attivita' svolte dall'unita' di missione, con i decreti  ministeriali
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,  lettera  e),  della
legge 23  agosto  1988,  n.  400,  si  provvede  alla  corrispondente
assegnazione alla struttura dirigenziale di  livello  generale  delle
risorse umane, finanziarie e  strumentali  attribuite  all'unita'  di
missione. 
  2. Con  riferimento  alle  strutture  e  alle  unita'  di  missione
riorganizzate ai sensi del comma  1,  la  decadenza  dagli  incarichi
dirigenziali di livello generale e  non  generale  relativi  a  dette
strutture ed unita' di missione si verifica con la conclusione  delle
procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi  dell'articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165.  Agli  incarichi
dirigenziali di  livello  non  generale  conferiti  relativamente  ad
uffici preposti allo svolgimento di funzioni e di attivita'  gia'  di
titolarita'  delle   unita'   di   missione,   istituite   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 1,  del  decreto-legge  n.  77  del  2021,  si
applicano le previsioni dell'articolo 1, comma 15,  terzo,  quarto  e
quinto periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.  80,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 
  3. Per le medesime finalita' di cui al comma  1,  con  uno  o  piu'
decreti  del  Presidente  del  Consiglio  di  ministri  adottati,  su
proposta dei Ministri competenti, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  si
procede alla riorganizzazione  delle  unita'  di  missione  istituite
presso  la  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
della struttura di cui all'articolo 4-bis del medesimo  decreto-legge
n. 77  del  2021,  nonche'  del  Nucleo  PNRR  Stato-Regioni  di  cui
all'articolo  33  del  decreto-legge  6  novembre   2021,   n.   152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233.
La riorganizzazione prevista dal primo periodo puo'  essere  limitata
ad alcune delle strutture ed  unita'  ivi  indicate.  Agli  incarichi
dirigenziali  di  livello  generale  e  non  generale  relativi  alle
strutture riorganizzate ai sensi del presente comma si  applicano  le
previsioni di cui al comma 2. 
  4.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 4: 
      1) alla lettera g), le parole: «e del Tavolo  permanente»  sono
soppresse; 
      2) la lettera p) e' abrogata; 
    b) all'articolo 2: 
      1) al comma 2: 
        1.1) alla lettera g), le parole: «e al Tavolo  permanente  di
cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali  sono  costantemente
aggiornati  dagli  stessi  circa  lo  stato  di   avanzamento   degli
interventi e le eventuali criticita' attuative» sono sostituite dalle
seguenti: «che viene costantemente aggiornata dagli stessi  circa  lo
stato di avanzamento  degli  interventi  e  le  eventuali  criticita'
attuative»; 
        1.2) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: 
    «i) assicura  la  cooperazione  con  il  partenariato  economico,
sociale e  territoriale  secondo  le  modalita'  previste  dal  comma
3-bis;»; 
      2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. In relazione allo svolgimento delle  attivita'  di  cui  al
comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di regia partecipano il
Presidente della Conferenza delle regioni e delle province  autonome,
il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni  italiani  e  il
Presidente dell'Unione delle province d'Italia, il  sindaco  di  Roma
capitale, nonche' rappresentanti delle parti sociali, delle categorie
produttive  e  sociali,   del   settore   bancario,   finanziario   e
assicurativo, del sistema dell'universita'  e  della  ricerca,  della
societa' civile e delle  organizzazioni  della  cittadinanza  attiva,
individuati,  sulla  base  della  maggiore  rappresentativita',   con
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  adottato  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.   13.   Fino
all'adozione del decreto di cui al  primo  periodo,  alla  cabina  di
regia  partecipano  i  rappresentanti  delle  parti  sociali,   delle
categorie produttive e sociali, del settore bancario,  finanziario  e
assicurativo, del sistema dell'universita' e della  ricerca  e  della
societa' civile,  nonche'  delle  organizzazioni  della  cittadinanza
attiva, individuati con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri del 14 ottobre 2021. Ai rappresentanti delle parti  sociali,
delle  categorie  produttive  e  sociali,   del   settore   bancario,
finanziario e assicurativo,  del  sistema  dell'universita'  e  della
ricerca,  della  societa'  civile  e   delle   organizzazioni   della
cittadinanza attiva, che partecipano  alle  sedute  della  cabina  di
regia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di  spese
o altri emolumenti comunque denominati.»; 
    c) l'articolo 3 e' abrogato; 
    d) all'articolo 4: 
      1) al comma 1,  le  parole:  «e  del  Tavolo  permanente»  sono
soppresse; 
      2) al comma 2: 
        2.1) alla lettera a), le  parole:  «e  il  Tavolo  permanente
nell'esercizio  delle  rispettive  funzioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nell'esercizio delle sue funzioni»; 
        2.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) elabora  e  trasmette  alla  Cabina  di  regia,  con  cadenza
periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione  del  PNRR,
anche  sulla  base  dell'analisi  e  degli  esiti  del   monitoraggio
comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria  generale  dello  Stato,  segnalando  le  situazioni
rilevanti ai  fini  dell'esercizio  dei  poteri  sostitutivi  di  cui
all'articolo 12;»; 
        2.3) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: 
    «b-bis) vigila sull'osservanza  da  parte  delle  amministrazioni
centrali, nello svolgimento delle attivita' previste dall'articolo 8,
degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi
del PNRR elaborati dalla Cabina di regia;»; 
        2.4)  alla  lettera  c),  dopo  le  parole:  «competenti  per
materia» sono  inserite  le  seguenti:  «,  laddove  non  risolvibili
mediante l'attivita' di supporto espletata  ai  sensi  della  lettera
b-bis)»; 
    e) all'articolo 6, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento,  raccordo  e
sostegno delle strutture del Ministero dell'economia e delle  finanze
coinvolte nel processo di attuazione del  programma  Next  Generation
EU, oltre a quanto previsto dal comma 2,  sono  istituite  presso  il
medesimo Ministero due posizioni di funzione dirigenziale di  livello
generale  di  consulenza,  studio  e  ricerca,   con   corrispondente
incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e
soppressione di un numero di posizioni dirigenziali  di  livello  non
generale equivalente sul piano finanziario gia' assegnate al medesimo
Ministero e di un corrispondente ammontare di  facolta'  assunzionali
disponibili a legislazione vigente. 
  2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e'  istituito  un  ufficio
centrale di livello  dirigenziale  generale,  denominato  Ispettorato
generale  per  il  PNRR  con  compiti  di   coordinamento   operativo
sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e  sul  monitoraggio  del
PNRR, nonche' di controllo e rendicontazione  all'Unione  europea  ai
sensi  degli  articoli  22  e  24  del  regolamento  (UE)   2021/241,
conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di  comunicazione
e  di  pubblicita'.  L'Ispettorato  e'  inoltre  responsabile   della
gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia  e  dei
connessi flussi finanziari, nonche' della  gestione  del  sistema  di
monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli  investimenti  del
PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo
8,   nonche'   alle   amministrazioni    territoriali    responsabili
dell'attuazione degli interventi del  PNRR  di  cui  all'articolo  9.
L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale  non
generale e, per l'esercizio dei propri compiti,  puo'  avvalersi  del
supporto  di  societa'  partecipate  dallo   Stato,   come   previsto
all'articolo 9. Per  gli  interventi  di  titolarita'  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo  con
le  altre  strutture  del  Ministero  e  nel  rispetto   delle   loro
competenze, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1, 2, secondo
periodo, 3 e 4. L'Ispettorato assicura il  supporto  per  l'esercizio
delle funzioni e delle attivita'  attribuite  all'Autorita'  politica
delegata in materia di Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  ove
nominata, anche raccordandosi  con  la  Struttura  di  missione  PNRR
istituita presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  Per  il
coordinamento delle attivita' necessarie alle  finalita'  di  cui  al
presente comma, e' istituita presso il Dipartimento della  Ragioneria
generale dello  Stato  una  posizione  di  funzione  dirigenziale  di
livello non generale di consulenza, studio e ricerca. 
  2-bis.  Nello  svolgimento  delle  funzioni  ad   esso   assegnate,
l'Ispettorato di cui al comma 2 si raccorda con  le  altre  strutture
centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Queste
ultime  concorrono  al  presidio  dei  processi  amministrativi,   al
monitoraggio  anche  finanziario  degli  interventi  del  PNRR  e  al
supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate per
gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  sei  posizioni
di funzione dirigenziale  di  livello  non  generale  di  consulenza,
studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.»; 
    f) all'articolo 7: 
      1) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:  «destinare  alla
stipula   di   convenzioni»   sono   inserite   le   seguenti:   «con
amministrazioni pubbliche e»; 
      2) al comma 4, primo periodo, le parole:  «n.  7  incarichi  di
livello dirigenziale non generale» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«n. 9 incarichi di livello dirigenziale non generale»; 
      3) al comma 8, dopo le  parole:  «le  amministrazioni  centrali
titolari di inter-venti previsti dal PNRR» sono inserite le seguenti:
«, nonche' le Regioni, le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
gli enti locali e gli altri soggetti  pubblici  che  provvedono  alla
realizzazione degli interventi previsti dal PNRR»; 
      4) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Al fine di assicurare  il  coordinamento  dei  controlli  e
ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori,  il
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  promuove  misure
finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle  procedure
di controllo del PNRR, ispirate  al  principio  di  proporzionalita',
anche mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate supportate da
sistemi  informatici,  previa  condivisione  con  le  Amministrazioni
titolari di interventi del PNRR, nonche' con  le  istituzioni  e  gli
Organismi interessati nell'ambito del tavolo di coordinamento per  la
rendicontazione e il controllo del PNRR operante presso  il  medesimo
Dipartimento.»; 
    f-bis) all'articolo 8, comma 2, al primo periodo, le parole: «con
il Servizio centrale per il PNRR»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«con l'Ispettorato generale per il PNRR» e, al  secondo  periodo,  le
parole: «predetto Servizio centrale» sono sostituite dalle  seguenti:
«predetto Ispettorato generale». 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera  e),  quantificati  in
euro 549.980 per l'anno 2023 e in  euro  659.980  annui  a  decorrere
dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  6. All'articolo 8, comma 1, del  decreto  legislativo  23  dicembre
2022, n. 201, le parole: «dalle competenti strutture della Presidenza
del Consiglio dei ministri,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal
Ministero delle imprese e del made in Italy,». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 31  maggio
          2021, n. 77, recante «Governance  del  Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento  delle
          strutture amministrative e di accelerazione  e  snellimento
          delle procedure», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          maggio 2021, n. 129,  Edizione  straordinaria,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.  108,
          cosi' recita: 
                «Art. 8. (Coordinamento della fase attuativa).  -  1.
          Ciascuna amministrazione centrale  titolare  di  interventi
          previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle  relative
          attivita'  di  gestione,  nonche'  al  loro   monitoraggio,
          rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito  della
          propria  autonomia  organizzativa,  individua,  tra  quelle
          esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di
          riferimento  ovvero  istituisce  una  apposita  unita'   di
          missione  di  livello   dirigenziale   generale   fino   al
          completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre
          2026,  articolata  fino  ad  un  massimo  di   tre   uffici
          dirigenziali di livello non generale, adottando,  entro  30
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, il relativo provvedimento
          di organizzazione interna,  con  decreto  del  Ministro  di
          riferimento, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. 
                2. La struttura di cui  al  comma  1  rappresenta  il
          punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR  per
          l'espletamento degli adempimenti previsti  dal  Regolamento
          (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione  alla
          Commissione europea delle richieste di pagamento  ai  sensi
          dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento.  La
          stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale
          per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione  fisica  e
          procedurale degli investimenti  e  delle  riforme,  nonche'
          l'avanzamento  dell'attuazione   dei   relativi   obiettivi
          intermedi e finali, attraverso le specifiche  funzionalita'
          del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma  1043,
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
                3.  La  medesima  struttura  vigila  affinche'  siano
          adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con  le
          regole e gli obiettivi del PNRR ed emana  linee  guida  per
          assicurare la correttezza delle procedure di  attuazione  e
          rendicontazione,  la  regolarita'   della   spesa   ed   il
          conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di  ogni
          altro  adempimento  previsto  dalla  normativa  europea   e
          nazionale applicabile al PNRR.  Essa  svolge  attivita'  di
          supporto  nella  definizione,  attuazione,  monitoraggio  e
          valutazione di programmi  e  progetti  cofinanziati  ovvero
          finanziati da fondi nazionali,  europei  e  internazionali,
          nonche' attivita' di supporto all'attuazione  di  politiche
          pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze
          di programmazione e attuazione del PNRR. 
                4. La struttura  di  cui  al  comma  1  vigila  sulla
          regolarita' delle procedure e delle spese e adotta tutte le
          iniziative necessarie a prevenire, correggere e  sanzionare
          le irregolarita' e gli  indebiti  utilizzi  delle  risorse.
          Adotta le iniziative necessarie a  prevenire  le  frodi,  i
          conflitti di interesse ed  evitare  il  rischio  di  doppio
          finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i
          protocolli d'intesa di cui al  comma  13  dell'articolo  7.
          Essa e' inoltre responsabile dell'avvio delle procedure  di
          recupero  e  restituzione   delle   risorse   indebitamente
          utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio  finanziamento
          pubblico. 
                5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento,  anche
          in sede  prospettica,  degli  obiettivi  e  dei  traguardi,
          intermedi e finali del PNRR, i  bandi,  gli  avvisi  e  gli
          altri strumenti  previsti  per  la  selezione  dei  singoli
          progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono  clausole
          di riduzione o revoca dei contributi, in  caso  di  mancato
          raggiungimento,  nei  tempi  assegnati,   degli   obiettivi
          previsti,  e  di  riassegnazione  delle  somme,  fino  alla
          concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli
          bandi, per lo scorrimento della  graduatorie  formatesi  in
          seguito alla presentazione delle relative  domande  ammesse
          al contributo, compatibilmente con i  vincoli  assunti  con
          l'Unione europea. 
                  5-bis.  Nell'ambito  di  un   protocollo   d'intesa
          nazionale  tra  il  Governo  e  le   parti   sociali   piu'
          rappresentative,  ciascuna  amministrazione   titolare   di
          interventi previsti nel  PNRR  prevede  lo  svolgimento  di
          periodici tavoli di settore e  territoriali  finalizzati  e
          continui sui progetti  di  investimento  e  sulle  ricadute
          economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali
          nonche' sull'impatto diretto e indiretto anche nei  singoli
          ambiti territoriali e sulle riforme settoriali  e  assicura
          un confronto preventivo sulle ricadute dirette o  indirette
          sul lavoro dei suddetti progetti. Per la partecipazione  ai
          tavoli di settore e territoriali di cui  al  primo  periodo
          non spettano compensi, gettoni  di  presenza,  rimborsi  di
          spese o altri emolumenti comunque denominati. 
                6. Per  l'attuazione  dei  commi  da  1  a  5-bis  e'
          autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di
          euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022  al  2026.
          Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16. 
                  6-bis. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  con
          particolare riguardo  a  quelle  strettamente  connesse  al
          coordinamento delle attivita' di gestione nonche'  al  loro
          monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo  di
          consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale
          occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio
          sulle relative  misure  di  incentivazione  e  sostegno  al
          settore del turismo, il Ministero del turismo puo' svolgere
          le  procedure  di  cui  all'articolo  7,  comma   12,   del
          decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  mediante
          il ricorso alle modalita' semplificate di cui  all'articolo
          10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 
                  6-ter. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma
          6-bis e per garantire il conseguimento  degli  obiettivi  e
          degli interventi di competenza del  Ministero  del  turismo
          previsti  nel  PNRR,  con  particolare  riguardo  a  quelle
          strettamente connesse al coordinamento delle  attivita'  di
          gestione nonche' al loro  monitoraggio,  rendicontazione  e
          controllo, essenziali per  l'efficace  realizzazione  delle
          misure  di  sostegno  e  incentivazione  del  settore   del
          turismo,   l'ENIT-Agenzia   nazionale   del   turismo    e'
          autorizzata, in aggiunta alla dotazione  organica  prevista
          dalla  legislazione  vigente  e  a  valere  sulle   risorse
          finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per  l'anno
          2021, ad assumere, entro l'anno  2021,  facendo  ricorso  a
          procedure  concorsuali  da  effettuare  nel  rispetto   dei
          principi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche
          amministrazioni di cui  al  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, un contingente fino a 120 unita' di personale
          non dirigenziale, di cui 70 appartenenti al livello secondo
          e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo
          nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo -
          aziende  alberghiere.  L'individuazione  delle  unita'   di
          personale e le modalita' dell'avvalimento sono disciplinate
          da un apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il
          Ministero  del  turismo  e  l'ENIT-Agenzia  nazionale   del
          turismo, da stipulare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. A tale  fine,  all'articolo  7,  comma  8,  quarto
          periodo, del decreto-legge 1°(gradi)  marzo  2021,  n.  22,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile  2021,
          n. 55, le parole: "Nelle more dell'adozione del regolamento
          di organizzazione del Ministero  del  turismo,  lo  stesso"
          sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero del turismo".
          All'onere derivante dalle assunzioni  di  cui  al  presente
          comma per i primi ventiquattro mesi, pari a 3.041.667  euro
          per l'anno 2021, a 7.300.000  euro  per  l'anno  2022  e  a
          4.258.333  euro  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante
          utilizzo   delle   risorse   disponibili    nel    bilancio
          dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo. 
                  6-quater.   Alla   compensazione   degli    effetti
          finanziari, in termini di  fabbisogno  e  di  indebitamento
          netto,  derivanti  dall'attuazione  del  comma  6-ter   del
          presente articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a
          3.759.500 euro per l'anno  2022  e  a  2.193.042  euro  per
          l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008, n. 189.». 
              - Il testo dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
          11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti  in
          materia di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre  2022,  n.
          264, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
          2022, n. 204, cosi' recita: 
                «Art. 13.  (Procedure  per  la  riorganizzazione  dei
          Ministeri). - 1. Al fine di semplificare  e  accelerare  le
          procedure per la riorganizzazione di tutti i  Ministeri,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023,  i
          regolamenti di organizzazione dei Ministeri  sono  adottati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti  e'  richiesto
          il parere del Consiglio di Stato.». 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 4-bis,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina  dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri», cosi' recita: 
              «Art. 17 (Regolamenti). Omissis. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza elle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.». 
              - Il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo  30
          marzo   2001,   n.    165,    recante    «Norme    generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche», cosi' recita: 
                «Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali)  (Art.
          19  del  D.Lgs  n.  29  del  1993,  come  sostituito  prima
          dall'art. 11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi  dall'art.  13
          del D.Lgs n.  80  del  1998  e  successivamente  modificato
          dall'art. 5 del D.Lgs n. 387 del 1998). - 1.  Ai  fini  del
          conferimento di ciascun incarico di  funzione  dirigenziale
          si  tiene  conto,  in  relazione   alla   natura   e   alle
          caratteristiche  degli   obiettivi   prefissati   ed   alla
          complessita' della struttura interessata, delle  attitudini
          e delle capacita' professionali del singolo dirigente,  dei
          risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione  di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle
          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,
          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni
          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 
                  1-bis. L'amministrazione rende  conoscibili,  anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
                  1-ter. Gli incarichi  dirigenziali  possono  essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 
                2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni. 
                3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
                4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
                  4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
                5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 
                  5-bis. Ferma restando  la  dotazione  effettiva  di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli di cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  I   suddetti   limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
                  5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
                6. Gli incarichi di cui ai commi da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
                  6-bis. Fermo restando  il  contingente  complessivo
          dei dirigenti  di  prima  o  seconda  fascia  il  quoziente
          derivante dall'applicazione delle percentuali previste  dai
          commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se
          il primo decimale  e'  inferiore  a  cinque,  o  all'unita'
          superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque. 
                  6-ter. Il comma 6 ed il comma  6-bis  si  applicano
          alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 
                  6-quater.  Per  gli  enti   di   ricerca   di   cui
          all'articolo 8  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993,  n.
          593, il numero complessivo degli incarichi  conferibili  ai
          sensi del comma 6 e'  elevato  rispettivamente  al  20  per
          cento della dotazione organica dei  dirigenti  appartenenti
          alla prima  fascia  e  al  30  per  cento  della  dotazione
          organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia,  a
          condizione che gli incarichi eccedenti  le  percentuali  di
          cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio  con
          qualifica  di  ricercatore  o  tecnologo  previa  selezione
          interna  volta  ad  accertare  il  possesso  di  comprovata
          esperienza  pluriennale  e  specifica  professionalita'  da
          parte  dei  soggetti  interessati  nelle  materie   oggetto
          dell'incarico,  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente. 
                7. 
                8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
                9. Degli incarichi di cui ai commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
                10.  I  dirigenti  ai  quali  non  sia  affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
                11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
                12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma  1,
          il conferimento degli incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
                  12-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi.». 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 15, del decreto-legge
          9 giugno 2021,  n.  80,  recante  «Misure  urgenti  per  il
          rafforzamento   della   capacita'   amministrativa    delle
          pubbliche  amministrazioni  funzionale  all'attuazione  del
          Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza della giustizia»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  136  del  9  giugno  2021,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2021,  n.  113,  cosi'
          recita: 
                «Art. 1. (Modalita' speciali per il reclutamento  del
          personale e il conferimento di incarichi professionali  per
          l'attuazione  del  PNRR  da  parte  delle   amministrazioni
          pubbliche). Omissis. 
                15. Le amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma
          2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,  impegnate
          nell'attuazione  del  PNRR   possono   derogare,   fino   a
          raddoppiarle, alle  percentuali  di  cui  all'articolo  19,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ai
          fini della copertura delle posizioni  dirigenziali  vacanti
          relative a compiti strettamente e  direttamente  funzionali
          all'attuazione degli interventi del Piano. Gli incarichi di
          cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse
          finanziarie  disponibili  e  nei  limiti   delle   facolta'
          assunzionali previste a legislazione vigente  per  ciascuna
          amministrazione  interessata.  In  alternativa   a   quanto
          previsto  al  primo  periodo,  le  stesse   amministrazioni
          possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti
          dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165,   gli   incarichi   dirigenziali   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2021,
          n.  77.  Gli  incarichi  di  cui  al  presente  comma  sono
          conferiti per la durata espressamente prevista per  ciascun
          incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026.  Le
          amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi
          ai  laureati  in  discipline  scientifiche,   tecnologiche,
          ingegneristiche e matematiche.». 
              - Il testo dell'articolo 4-bis del citato decreto-legge
          31 maggio 2021, n. 77, cosi' recita: 
                «Art.  4-bis.  (Misure  per   il   supporto   tecnico
          all'Osservatorio nazionale sulla condizione  delle  persone
          con disabilita' in attuazione del PNRR). - 1.  Al  fine  di
          assicurare un adeguato supporto  tecnico  allo  svolgimento
          dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla
          condizione  delle   persone   con   disabilita',   di   cui
          all'articolo 3  della  legge  3  marzo  2009,  n.  18,  con
          specifico riferimento  al  monitoraggio  delle  riforme  in
          attuazione del  PNRR,  la  Segreteria  tecnica  di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
          ottobre 2018, prorogata da ultimo ai sensi dell'articolo 1,
          comma  367,  della  legge  30  dicembre   2020,   n.   178,
          costituisce struttura ai sensi dell'articolo  7,  comma  4,
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con  durata
          temporanea  superiore  a  quella   del   Governo   che   la
          istituisce, ed e' prorogata fino al completamento del  PNRR
          e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. 
                2. Per le finalita' di cui al comma 1, il contingente
          di esperti della Segreteria  tecnica  di  cui  al  medesimo
          comma 1  e'  formato  da  personale  non  dirigenziale,  in
          possesso di specifica  e  adeguata  competenza  nell'ambito
          delle politiche in favore delle persone con disabilita', in
          numero non superiore a quindici. Il suddetto contingente e'
          composto  da  personale  di  ruolo  della  Presidenza   del
          Consiglio dei ministri ovvero da personale, collocato fuori
          ruolo o in posizione di comando o altra analoga  condizione
          prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente  da
          Ministeri,   organi,   enti   o   istituzioni,   ai   sensi
          dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge  15
          maggio 1997, n. 127. Il trattamento economico del personale
          di  cui  al  presente  comma  e'  corrisposto  secondo   le
          modalita'  previste  dall'articolo  9,  comma  5-ter,   del
          decreto legislativo n. 303 del 1999.  Il  contingente  puo'
          essere composto altresi' da personale di societa' pubbliche
          partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in
          base a rapporto  regolato  mediante  convenzioni  stipulate
          previo parere  favorevole  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, ovvero da personale  non  appartenente  alla
          pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
          del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento
          economico   e'   stabilito   all'atto   del    conferimento
          dell'incarico. 
                3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, nei limiti complessivi dello stanziamento di  cui
          al comma 5, sono definite la modalita'  di  formazione  del
          contingente di cui al comma 2 e di chiamata  del  personale
          nonche' le specifiche professionalita' richieste. 
                4.   Gli   incarichi   conferiti   ad   esperti   con
          provvedimento adottato  prima  della  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto sono
          confermati fino al 31 dicembre 2026. 
                5. Per le finalita' di cui al  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa di 200.000  euro  per  ciascuno  degli
          anni 2022 e 2023, aggiuntivi rispetto allo stanziamento  di
          cui all'articolo 1, comma  368,  della  legge  30  dicembre
          2020, n. 178, e di 900.000 euro  per  ciascuno  degli  anni
          2024, 2025 e 2026, cui si provvede a  valere  sul  bilancio
          autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.». 
              - Il testo dell'articolo 33 del citato decreto-legge  6
          novembre 2021, n. 152, cosi' recita: 
                «Art.    33.    (Istituzione    del    Nucleo    PNRR
          Stato-Regioni). - 1. Al fine di assicurare il coordinamento
          delle relazioni tra le amministrazioni statali titolari  di
          interventi del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR) e gli enti  territoriali  e'  istituito,  presso  il
          Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri,  il  Nucleo  per  il
          coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza  tra
          lo Stato, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni». 
                2. Il Nucleo di cui al comma 1 e' operativo  fino  al
          31 dicembre 2026. 
                3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura  al  predetto
          Dipartimento il supporto tecnico per la realizzazione delle
          attivita' di competenza volte ad attuare le riforme  e  gli
          investimenti previsti dal PNRR in  raccordo  con  le  altre
          amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR  e,
          in particolare, delle attivita' volte a: 
                  a)  curare  l'istruttoria  di  tavoli  tecnici   di
          confronto settoriali con le Regioni, le  Province  Autonome
          di Trento e Bolzano e gli enti locali; 
                  b) prestare supporto alle Regioni e  alle  Province
          Autonome  di   Trento   e   Bolzano   nella   elaborazione,
          coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto  avente
          particolare rilevanza strategica  per  ciascuna  Regione  e
          Provincia Autonoma, denominato «Progetto bandiera»; 
                  c)  prestare  attivita'  di  assistenza  agli  enti
          territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni
          di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017,
          n. 158, e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in
          raccordo  con  le  altre  iniziative  di  supporto  tecnico
          attivate dalle amministrazioni competenti; 
                  d) condividere con le  competenti  strutture  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  le  informazioni
          raccolte e comunicare, d'intesa con le medesime  strutture,
          le attivita' svolte,  anche  mediante  la  progettazione  e
          gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai  tavoli
          di coordinamento e alle attivita' di assistenza di cui alla
          lettera c). 
                4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma
          3, nonche' per le attivita' di competenza, il  Dipartimento
          per gli affari regionali e le  autonomie  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri si avvale di un  contingente  di
          ventitre' unita' di personale, di  cui  una  con  qualifica
          dirigenziale  di  livello  generale  e  due  con  qualifica
          dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra
          il personale delle altre amministrazioni pubbliche  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  con  esclusione  del  personale   docente,
          educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle
          istituzioni  scolastiche  e  del  personale  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  che  e'   collocato   in
          posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto
          previsto   dai   rispettivi   ordinamenti.   Il    predetto
          contingente e' comprensivo delle unita'  di  personale  non
          dirigenziale  di  cui  alla  tabella  A  del  decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  28  luglio  2021,
          recante  ripartizione  delle  unita'   di   personale   non
          dirigenziale  previste  dall'articolo  7,  comma  1,  primo
          periodo,  del  decreto-legge  9   giugno   2021,   n.   80,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,
          n. 113,  e  sostituisce  le  unita'  organizzative  di  cui
          all'articolo 2, comma 8, del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   ministri   30   luglio   2021,   che   e'
          conseguentemente modificato al fine di definire  compiti  e
          assetto organizzativo della nuova struttura. Alle posizioni
          dirigenziali di cui al predetto contingente si applicano le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  1,   comma   15,   del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113.  Per  le
          finalita' del presente comma e'  autorizzata  la  spesa  di
          euro 110.437 per l'anno 2021 e di euro 1.325.247 annui  per
          ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il  finanziamento
          delle spese di funzionamento del Nucleo di cui al  comma  1
          si  provvede  nell'ambito  delle  risorse   disponibili   a
          legislazione vigente assegnate al predetto Dipartimento. 
                5.  Gli  incarichi  dirigenziali  e  i  comandi  o  i
          collocamenti fuori ruolo del personale di cui  al  comma  4
          cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026. 
                6. Al Nucleo di cui al  comma  1  sono  assegnate  le
          risorse di cui alla tabella A del  decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  28  luglio   2021,   recante
          ripartizione del fondo previsto dall'articolo 7,  comma  4,
          secondo periodo, del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,
          n. 113. 
                7.  Per  lo  svolgimento  dei  compiti  previsti  dal
          presente articolo il Dipartimento per gli affari  regionali
          e le autonomie, dal 1°(gradi) gennaio 2022,  puo'  altresi'
          avvalersi   del   supporto   di   societa'   a   prevalente
          partecipazione  pubblica,  nonche'  di  un  contingente  di
          esperti, fino a un importo massimo  di  euro  50.000  lordi
          annui per singolo incarico, ai sensi dell'articolo 7, comma
          6, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  di
          comprovata qualificazione professionale, entro il limite di
          spesa  complessivo  di  euro  300.000.  A   tal   fine   e'
          autorizzata la spesa di euro  300.000  per  ciascuno  degli
          anni dal 2022 al 2026. 
                8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          euro 110.437 per  l'anno  2021  e  ad  euro  1.625.247  per
          ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma  200,  della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190.». 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 4, lettere g)  e  p),
          del citato  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
                «Art. 1 (Principi, finalita'  e  definizioni).  -  g)
          «Segreteria tecnica», la  struttura  costituita  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto  alle
          attivita' della Cabina di regia; 
              Omissis. 
                  p) «Abrogata;». 
              -  Il  testo  dell'articolo  2,  comma  2,  del  citato
          decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
                «Art. 2. (Cabina  di  regia).  -  2.  Fermo  restando
          quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, la Cabina di regia esercita  poteri  di  indirizzo,
          impulso  e  coordinamento  generale  sull'attuazione  degli
          interventi  del  PNRR.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri puo' delegare a un Ministro o a un Sottosegretario
          di Stato alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  lo
          svolgimento di specifiche attivita'. La Cabina di regia  in
          particolare: 
                  a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione
          degli  interventi  del  PNRR,  anche  con  riferimento   ai
          rapporti con i diversi livelli territoriali; 
                  b) effettua la ricognizione  periodica  e  puntuale
          sullo stato di attuazione degli interventi, anche  mediante
          la formulazione di indirizzi  specifici  sull'attivita'  di
          monitoraggio e controllo svolta dal Servizio  centrale  per
          il PNRR, di cui all'articolo 6; 
                  c) esamina,  previa  istruttoria  della  Segreteria
          tecnica di cui all'articolo 4, le tematiche e gli specifici
          profili di criticita' segnalati dai Ministri competenti per
          materia e, con riferimento  alle  questioni  di  competenza
          regionale o locale, dal Ministro per gli affari regionali e
          le autonomie e  dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle
          province autonome; 
                  d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per  il
          programma di governo, il monitoraggio degli interventi  che
          richiedono adempimenti normativi e segnala  all'Unita'  per
          la razionalizzazione e il miglioramento  della  regolazione
          di cui all'articolo 5 l'eventuale necessita' di  interventi
          normativi idonei a  garantire  il  rispetto  dei  tempi  di
          attuazione; 
                  e) trasmette alle Camere  con  cadenza  semestrale,
          per  il  tramite  del  Ministro  per  i  rapporti  con   il
          Parlamento, una relazione sullo  stato  di  attuazione  del
          PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1,  comma
          1045, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  nonche'  una
          nota esplicativa relativa alla realizzazione dei  traguardi
          e degli obiettivi stabiliti nel periodo di  riferimento  e,
          anche su richiesta  delle  Commissioni  parlamentari,  ogni
          elemento utile a valutare lo  stato  di  avanzamento  degli
          interventi, il loro impatto  e  l'efficacia  rispetto  agli
          obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche
          di  sostegno  per  l'occupazione   e   per   l'integrazione
          socio-economica dei giovani, alla parita' di genere e  alla
          partecipazione delle donne al mercato del lavoro; 
                  f)  riferisce  periodicamente  al   Consiglio   dei
          ministri sullo stato di avanzamento  degli  interventi  del
          PNRR; 
                  g) trasmette, per il tramite, rispettivamente,  del
          Ministro per gli affari regionali e le  autonomie  e  della
          Segreteria tecnica  di  cui  all'articolo  4  del  presente
          decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e)  del
          presente   comma   alla   Conferenza   unificata   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e che  viene  costantemente  aggiornata  dagli  stessi
          circa  lo  stato  di  avanzamento  degli  interventi  e  le
          eventuali criticita' attuative; 
                  h) promuove il coordinamento tra i diversi  livelli
          di governo e  propone,  ove  ne  ricorrano  le  condizioni,
          l'attivazione dei poteri sostitutivi  di  cui  all'articolo
          12; 
              i)  assicura  la  cooperazione  con   il   partenariato
          economico, sociale  e  territoriale  secondo  le  modalita'
          previste dal comma 3-bis; 
                  l)   promuove   attivita'   di    informazione    e
          comunicazione coerenti con l'articolo  34  del  Regolamento
          (UE) 2021/241.». 
              - L'articolo 3 del citato decreto-legge 31 maggio 2021,
          n. 77, abrogato dalla presente legge, recava: 
                «Art.  3  (Tavolo  permanente  per  il   partenariato
          economico, sociale e territoriale).» 
              - Il testo dell'articolo 4 del citato decreto-legge  31
          maggio 2021, n. 77, come modificato dalla  presente  legge,
          cosi' recita: 
                «Art. 4 (Segreteria tecnica presso la Presidenza  del
          Consiglio dei ministri). - 1. Con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7,  comma
          4, del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303  e'
          costituita una struttura con funzioni di segreteria tecnica
          per il supporto alle attivita' della Cabina  di  regia,  la
          cui durata temporanea e' superiore a quella del Governo che
          la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e
          comunque non oltre  il  31  dicembre  2026.  La  Segreteria
          tecnica opera  in  raccordo  con  il  Dipartimento  per  il
          coordinamento  amministrativo,  il  Dipartimento   per   la
          programmazione e il coordinamento della politica  economica
          e l'Ufficio per il programma di governo  nonche',  per  gli
          interventi di interesse  delle  regioni  e  delle  province
          autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le
          autonomie sentita  la  Conferenza  delle  regioni  e  delle
          province autonome. 
                2. La Segreteria tecnica di cui al presente articolo: 
                  a) supporta la Cabina di regia nell'esercizio delle
          sue funzioni; 
                  b) elabora e trasmette alla Cabina  di  regia,  con
          cadenza periodica,  rapporti  informativi  sullo  stato  di
          attuazione del PNRR, anche sulla base dell'analisi e  degli
          esiti   del   monitoraggio   comunicati    dal    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, segnalando  le  situazioni
          rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi  di
          cui all'articolo 12; 
              b-bis)   vigila   sull'osservanza   da   parte    delle
          amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attivita'
          previste dall'articolo 8, degli  indirizzi  e  delle  linee
          guida per l'attuazione degli interventi del PNRR  elaborati
          dalla Cabina di regia; 
                  c) individua e segnala al Presidente del  Consiglio
          dei  ministri  le  azioni  utili   al   superamento   delle
          criticita' segnalate dai Ministri competenti  per  materia,
          laddove non risolvibili mediante  l'attivita'  di  supporto
          espletata ai sensi della lettera b-bis); 
                  d) acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR  di
          cui all'articolo 6 le informazioni e i dati  di  attuazione
          del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli
          relativi al rispetto dei tempi programmati ed  a  eventuali
          criticita'  rilevate  nella  fase   di   attuazione   degli
          interventi; 
                  e)  ove  ne  ricorrano  le   condizioni   all'esito
          dell'istruttoria  svolta,   segnala   al   Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri  i  casi  da  valutare   ai   fini
          dell'eventuale esercizio  dei  poteri  sostitutivi  di  cui
          all'articolo 12; 
                  f) istruisce i procedimenti  relativi  all'adozione
          di decisioni finalizzate al superamento del dissenso di cui
          all'articolo 13 e all'articolo 44. 
                3. Per le finalita' di cui al  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021  e  di
          euro 400.000 per ciascuno degli  anni  dal  2022  al  2026,
          aggiuntivi rispetto agli eventuali  ulteriori  stanziamenti
          che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai  sensi  dell'art.
          7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
          Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.». 
              - Il testo dell'articolo 6 del citato decreto-legge  31
          maggio 2021, n. 77, come modificato dalla  presente  legge,
          cosi' recita: 
                «Art. 6 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR).  -
          1. Per  il  potenziamento  dei  compiti  di  coordinamento,
          raccordo  e  sostegno   delle   strutture   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  coinvolte  nel  processo  di
          attuazione del programma Next Generation EU, oltre a quanto
          previsto dal comma 2, sono  istituite  presso  il  medesimo
          Ministero due posizioni di funzione dirigenziale di livello
          generale   di   consulenza,   studio   e    ricerca,    con
          corrispondente incremento della  dotazione  organica  della
          dirigenza di prima fascia e soppressione di  un  numero  di
          posizioni dirigenziali di livello non generale  equivalente
          sul piano finanziario gia' assegnate al medesimo  Ministero
          e di un corrispondente ammontare di  facolta'  assunzionali
          disponibili a legislazione vigente. 
              2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze  -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e'
          istituito  un  ufficio  centrale  di  livello  dirigenziale
          generale, denominato Ispettorato generale per il  PNRR  con
          compiti di coordinamento operativo  sull'attuazione,  sulla
          gestione finanziaria e sul monitoraggio del  PNRR,  nonche'
          di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai  sensi
          degli  articoli  22e  24  del  regolamento  (UE)  2021/241,
          conformandosi ai  relativi  obblighi  di  informazione,  di
          comunicazione e di pubblicita'.  L'Ispettorato  e'  inoltre
          responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next
          Generation EU-Italia  e  dei  connessi  flussi  finanziari,
          nonche'  della  gestione  del   sistema   di   monitoraggio
          sull'attuazione delle  riforme  e  degli  investimenti  del
          PNRR,  assicurando  il  necessario  supporto  tecnico  alle
          amministrazioni centrali titolari  di  interventi  previsti
          nel   PNRR   di   cui   all'articolo   8,   nonche'    alle
          amministrazioni territoriali  responsabili  dell'attuazione
          degli  interventi  del  PNRR   di   cui   all'articolo   9.
          L'Ispettorato  si  articola  in  otto  uffici  di   livello
          dirigenziale non generale e,  per  l'esercizio  dei  propri
          compiti,  puo'   avvalersi   del   supporto   di   societa'
          partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9.  Per
          gli interventi di titolarita' del Ministero dell'economia e
          delle finanze, l'Ispettorato svolge,  in  raccordo  con  le
          altre strutture del Ministero e  nel  rispetto  delle  loro
          competenze, le funzioni previste dall'articolo 8, commi  1,
          2,  secondo  periodo,  3  e  4.L'Ispettorato  assicura   il
          supporto per l'esercizio delle funzioni e  delle  attivita'
          attribuite all'Autorita' politica delegata  in  materia  di
          Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche
          raccordandosi con la Struttura di missione  PNRR  istituita
          presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  Per  il
          coordinamento delle attivita' necessarie alle finalita'  di
          cui al presente comma, e' istituita presso il  Dipartimento
          della Ragioneria generale  dello  Stato  una  posizione  di
          funzione  dirigenziale   di   livello   non   generale   di
          consulenza, studio e ricerca. 
                  2-bis. Nello svolgimento  delle  funzioni  ad  esso
          assegnate, l'Ispettorato di cui al comma 1 si raccorda  con
          le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria
          generale dello Stato. Queste ultime concorrono al  presidio
          dei  processi   amministrativi,   al   monitoraggio   anche
          finanziario degli interventi del PNRR e  al  supporto  alle
          amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli
          aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono  istituiti
          presso il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non
          generale di consulenza, studio e ricerca  per  le  esigenze
          degli Ispettorati competenti. 
                3. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo e' autorizzata la spesa di  euro  930.000
          per l'anno 2021 e  di  euro  1.859.000  annui  a  decorrere
          dall'anno 2022. Ai relativi  oneri  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 16.». 
              - Il testo dell'articolo 7 del citato decreto-legge  31
          maggio 2021, n. 77, come modificato dalla  presente  legge,
          cosi' recita: 
                «Art.  7.   (Controllo,   audit,   anticorruzione   e
          trasparenza). - 1. Presso il Dipartimento della  Ragioneria
          generale dello Stato - Ispettorato generale per i  Rapporti
          finanziari con l'Unione europea  (IGRUE)  e'  istituito  un
          ufficio  dirigenziale  di  livello  non   generale   avente
          funzioni di  audit  del  PNRR  ai  sensi  dell'articolo  22
          paragrafo 2, lettera c), punto ii),  del  Regolamento  (UE)
          2021/241. L'ufficio  di  cui  al  primo  periodo  opera  in
          posizione  di   indipendenza   funzionale   rispetto   alle
          strutture coinvolte nella gestione del PNRR  e  si  avvale,
          nello svolgimento delle funzioni di  controllo  relative  a
          linee di  intervento  realizzate  a  livello  territoriale,
          dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato. 
                2. L'Unita' di missione di cui all'articolo 1,  comma
          1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede,  anche
          in   collaborazione   con   le   amministrazioni   di   cui
          all'articolo  8,  alla  predisposizione  e  attuazione  del
          programma di valutazione in itinere ed ex  post  del  PNRR,
          assicurando  il  rispetto  degli  articoli  19  e  20   del
          Regolamento (UE) 2021/241, nonche' la coerenza dei relativi
          obiettivi  finali  e  intermedi.  Concorre   inoltre   alla
          verifica  della  qualita'  e  completezza   dei   dati   di
          monitoraggio rilevati dal sistema di  cui  all'articolo  1,
          comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178  e  svolge
          attivita' di supporto ai  fini  della  predisposizione  dei
          rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento  del
          Piano. Per la realizzazione del programma di valutazione in
          itinere ed ex post del PNRR  e'  autorizzata  la  spesa  di
          250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000  euro  annui  dal
          2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni  con
          amministrazioni  pubbliche  e  con  universita',   enti   e
          istituti di ricerca, nonche' all'assegnazione da  parte  di
          tali istituzioni di borse di ricerca da  assegnare  tramite
          procedure competitive. Al fine di  avviare  tempestivamente
          le procedure di  monitoraggio  degli  interventi  del  PNRR
          nonche' di esercitare la gestione e il coordinamento  dello
          stesso, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  per
          l'anno 2021, e' autorizzato ad assumere  con  contratto  di
          lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta  alle
          vigenti facolta' assunzionali,  nei  limiti  della  vigente
          dotazione  organica,  un  contingente  di   personale   non
          dirigenziale di  alta  professionalita',  da  destinare  ai
          Dipartimenti  del  tesoro  e  delle  finanze  del  medesimo
          Ministero, pari a 50 unita', da inquadrare  nell'Area  III,
          posizione economica F3, del comparto Funzioni centrali.  Il
          reclutamento  del  suddetto  contingente  di  personale  e'
          effettuato  senza  il  previo  svolgimento  delle  previste
          procedure di mobilita' e mediante scorrimento delle vigenti
          graduatorie di concorsi pubblici. 
                  2-bis. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo
          3 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 3 luglio 2003, n.  227,  le  parole:  "e  per  i
          Sottosegretari" sono soppresse. 
                3. L'Unita' di missione si  articola  in  due  uffici
          dirigenziali  di  livello  non  generale.   Essa   provvede
          altresi' a supportare le  attivita'  di  valutazione  delle
          politiche   di   spesa   settoriali   di   competenza   del
          Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  e  a
          valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme
          e agli investimenti del PNRR anche attraverso  lo  sviluppo
          di iniziative di trasparenza e  partecipazione  indirizzate
          alle   istituzioni   e   ai   cittadini.   Conseguentemente
          all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30  dicembre  2020,
          n. 178, le parole ", di durata  triennale  rinnovabile  una
          sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria,
          e' reso indisponibile nell'ambito della dotazione  organica
          del Ministero dell'economia e delle finanze  un  numero  di
          posti di funzione  dirigenziale  di  livello  non  generale
          equivalente sul piano finanziario" sono soppresse. 
                4. Per le finalita' dell'articolo 6  e  del  presente
          articolo, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e'
          autorizzato  a  conferire  n.  9   incarichi   di   livello
          dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19,  comma
          6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche  in
          deroga  ai  limiti  ivi  previsti,  e  a  bandire  apposite
          procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai
          vigenti limiti assunzionali, o  a  ricorrere  alle  deroghe
          previste dall'articolo 1, comma  15,  del  decreto-legge  9
          giugno 2021, n. 80,  per  le  restanti  unita'  di  livello
          dirigenziale non generale.  Per  le  finalita'  di  cui  al
          presente articolo,  presso  il  citato  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato e' istituita una  posizione
          di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza,
          studio e ricerca; per le medesime  finalita'  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze puo' avvalersi  del  supporto
          della  societa'  Studiare  Sviluppo  srl,  anche   per   la
          selezione delle occorrenti professionalita' specialistiche. 
                5. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, con
          le modalita' di cui all'articolo 17, comma  4-bis,  lettera
          e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  si  provvede  alla
          ridefinizione, in  coerenza  con  l'articolo  6  e  con  il
          presente articolo, dei compiti  degli  uffici  dirigenziali
          non generali del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          nelle  more  del   perfezionamento   del   regolamento   di
          organizzazione del predetto Ministero, ivi  incluso  quello
          degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi  entro
          il 31 luglio 2022 con le modalita' di cui  all'articolo  10
          del decreto-legge 1°(gradi) marzo 2021, n.  22,  convertito
          con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede
          di prima applicazione, gli incarichi  dirigenziali  di  cui
          all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono
          essere conferiti anche nel caso  in  cui  le  procedure  di
          nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto
          regolamento di organizzazione, ma siano  comunque  conformi
          ai compiti e all'organizzazione del  Ministero  e  coerenti
          rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6  e  del
          presente articolo. 
                6. Sogei S.p.A. assicura il  supporto  di  competenze
          tecniche   e   funzionali   all'amministrazione   economica
          finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per  tale  attivita'
          puo' avvalersi di  Studiare  Sviluppo  s.r.l.,  secondo  le
          modalita' che saranno definite  in  specifica  Convenzione,
          per la selezione di esperti cui affidare  le  attivita'  di
          supporto. Alla societa' Sogei S.p.A. non  si  applicano  le
          disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa  e  la   stessa
          determina i processi di selezione e assunzione di personale
          in base  a  criteri  di  massima  celerita'  ed  efficacia,
          prediligendo modalita' di  selezione  basate  su  requisiti
          curriculari e su  colloqui  di  natura  tecnica,  anche  in
          deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  19  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al  presente  comma  si
          provvede   nell'ambito   delle   risorse   disponibili    a
          legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per  la
          finanza pubblica. 
                7. La Corte dei conti  esercita  il  controllo  sulla
          gestione di cui all'articolo 3, comma  4,  della  legge  14
          gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di
          economicita', efficienza ed efficacia circa  l'acquisizione
          e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi
          di cui al PNRR. Tale controllo  si  informa  a  criteri  di
          cooperazione e di coordinamento  con  la  Corte  dei  conti
          europea,  secondo  quanto   previsto   dall'articolo   287,
          paragrafo 3  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea.   La   Corte   dei   conti    riferisce,    almeno
          semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del
          PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6,
          della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
                8. Ai  fini  del  rafforzamento  delle  attivita'  di
          controllo,  anche  finalizzate  alla  prevenzione   ed   al
          contrasto della corruzione, delle frodi, nonche' ad evitare
          i  conflitti  di  interesse  ed  il   rischio   di   doppio
          finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando  le
          competenze    in    materia    dell'Autorita'     nazionale
          anticorruzione, le  amministrazioni  centrali  titolari  di
          interventi  previsti  dal  PNRR,  nonche'  le  Regioni,  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e
          gli   altri   soggetti   pubblici   che   provvedono   alla
          realizzazione degli interventi previsti  dal  PNRR  possono
          stipulare specifici protocolli d'intesa con la  Guardia  di
          Finanza  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
                  8-bis. Al fine di assicurare il  coordinamento  dei
          controlli e ridurre gli oneri amministrativi a  carico  dei
          soggetti  attuatori,  il  Dipartimento   della   Ragioneria
          generale  dello  Stato  promuove  misure  finalizzate  alla
          razionalizzazione  e  semplificazione  delle  procedure  di
          controllo   del   PNRR,   ispirate    al    principio    di
          proporzionalita', anche mediante l'utilizzo di  metodologie
          standardizzate supportate da  sistemi  informatici,  previa
          condivisione con le Amministrazioni titolari di  interventi
          PNRR,  nonche'  con  le   istituzioni   e   gli   Organismi
          interessati nell'ambito del  tavolo  di  coordinamento  dei
          controlli e della rendicontazione del PNRR operante  presso
          il medesimo Dipartimento. 
                9. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.255.046
          per l'anno 2021 e  di  euro  3.428.127  annui  a  decorrere
          dall'anno 2022. Ai relativi oneri  si  provvede,  quanto  a
          euro 218.000 per l'anno 2021  e  a  euro  436.000  annui  a
          decorrere dall'anno 2022, ai  sensi  dell'articolo  16  del
          presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a
          euro 476.027 annui a  decorrere  dall'anno  2022,  mediante
          corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e  a
          euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno  2022,  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2021-2023, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero.». 
              - Il testo dell'articolo 8 del citato decreto-legge  31
          maggio 2021, n. 77, come modificato dalla  presente  legge,
          cosi' recita: 
                «Art. 8. (Coordinamento della fase attuativa).  -  1.
          Ciascuna amministrazione centrale  titolare  di  interventi
          previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle  relative
          attivita'  di  gestione,  nonche'  al  loro   monitoraggio,
          rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito  della
          propria  autonomia  organizzativa,  individua,  tra  quelle
          esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di
          riferimento  ovvero  istituisce  una  apposita  unita'   di
          missione  di  livello   dirigenziale   generale   fino   al
          completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre
          2026,  articolata  fino  ad  un  massimo  di   tre   uffici
          dirigenziali di livello non generale, adottando,  entro  30
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, il relativo provvedimento
          di organizzazione interna,  con  decreto  del  Ministro  di
          riferimento, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. 
                2. La struttura di cui  al  comma  1  rappresenta  il
          punto di contatto con l'Ispettorato generale  per  il  PNRR
          per   l'espletamento   degli   adempimenti   previsti   dal
          Regolamento  (UE)  2021/241  e,  in  particolare,  per   la
          presentazione alla Commissione europea delle  richieste  di
          pagamento  ai  sensi  dell'articolo  24,  paragrafo  2  del
          medesimo regolamento. La stessa provvede a  trasmettere  al
          predetto Ispettorato generale per il PNRR i dati finanziari
          e di realizzazione fisica e procedurale degli  investimenti
          e delle riforme, nonche' l'avanzamento dell'attuazione  dei
          relativi  obiettivi  intermedi  e  finali,  attraverso   le
          specifiche funzionalita' del  sistema  informatico  di  cui
          all'articolo 1, comma 1043, della legge 30  dicembre  2020,
          n. 178. 
                3.  La  medesima  struttura  vigila  affinche'  siano
          adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con  le
          regole e gli obiettivi del PNRR ed emana  linee  guida  per
          assicurare la correttezza delle procedure di  attuazione  e
          rendicontazione,  la  regolarita'   della   spesa   ed   il
          conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di  ogni
          altro  adempimento  previsto  dalla  normativa  europea   e
          nazionale applicabile al PNRR.  Essa  svolge  attivita'  di
          supporto  nella  definizione,  attuazione,  monitoraggio  e
          valutazione di programmi  e  progetti  cofinanziati  ovvero
          finanziati da fondi nazionali,  europei  e  internazionali,
          nonche' attivita' di supporto all'attuazione  di  politiche
          pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze
          di programmazione e attuazione del PNRR. 
                4. La struttura  di  cui  al  comma  1  vigila  sulla
          regolarita' delle procedure e delle spese e adotta tutte le
          iniziative necessarie a prevenire, correggere e  sanzionare
          le irregolarita' e gli  indebiti  utilizzi  delle  risorse.
          Adotta le iniziative necessarie a  prevenire  le  frodi,  i
          conflitti di interesse ed  evitare  il  rischio  di  doppio
          finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i
          protocolli d'intesa di cui al  comma  13  dell'articolo  7.
          Essa e' inoltre responsabile dell'avvio delle procedure  di
          recupero  e  restituzione   delle   risorse   indebitamente
          utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio  finanziamento
          pubblico. 
                5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento,  anche
          in sede  prospettica,  degli  obiettivi  e  dei  traguardi,
          intermedi e finali del PNRR, i  bandi,  gli  avvisi  e  gli
          altri strumenti  previsti  per  la  selezione  dei  singoli
          progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono  clausole
          di riduzione o revoca dei contributi, in  caso  di  mancato
          raggiungimento,  nei  tempi  assegnati,   degli   obiettivi
          previsti,  e  di  riassegnazione  delle  somme,  fino  alla
          concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli
          bandi, per lo scorrimento della  graduatorie  formatesi  in
          seguito alla presentazione delle relative  domande  ammesse
          al contributo, compatibilmente con i  vincoli  assunti  con
          l'Unione europea. 
                  5-bis.  Nell'ambito  di  un   protocollo   d'intesa
          nazionale  tra  il  Governo  e  le   parti   sociali   piu'
          rappresentative,  ciascuna  amministrazione   titolare   di
          interventi previsti nel  PNRR  prevede  lo  svolgimento  di
          periodici tavoli di settore e  territoriali  finalizzati  e
          continui sui progetti  di  investimento  e  sulle  ricadute
          economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali
          nonche' sull'impatto diretto e indiretto anche nei  singoli
          ambiti territoriali e sulle riforme settoriali  e  assicura
          un confronto preventivo sulle ricadute dirette o  indirette
          sul lavoro dei suddetti progetti. Per la partecipazione  ai
          tavoli di settore e territoriali di cui  al  primo  periodo
          non spettano compensi, gettoni  di  presenza,  rimborsi  di
          spese o altri emolumenti comunque denominati. 
                6. Per  l'attuazione  dei  commi  da  1  a  5-bis  e'
          autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di
          euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022  al  2026.
          Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16. 
                  6-bis. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  con
          particolare riguardo  a  quelle  strettamente  connesse  al
          coordinamento delle attivita' di gestione nonche'  al  loro
          monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo  di
          consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale
          occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio
          sulle relative  misure  di  incentivazione  e  sostegno  al
          settore del turismo, il Ministero del turismo puo' svolgere
          le  procedure  di  cui  all'articolo  7,  comma   12,   del
          decreto-legge 1°(gradi) marzo 2021, n. 22, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  mediante
          il ricorso alle modalita' semplificate di cui  all'articolo
          10  del  decreto-legge  1°(gradi)  aprile  2021,   n.   44,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  2021,
          n. 76. 
                  6-ter. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma
          6-bis e per garantire il conseguimento  degli  obiettivi  e
          degli interventi di competenza del  Ministero  del  turismo
          previsti  nel  PNRR,  con  particolare  riguardo  a  quelle
          strettamente connesse al coordinamento delle  attivita'  di
          gestione nonche' al loro  monitoraggio,  rendicontazione  e
          controllo, essenziali per  l'efficace  realizzazione  delle
          misure  di  sostegno  e  incentivazione  del  settore   del
          turismo,   l'ENIT-Agenzia   nazionale   del   turismo    e'
          autorizzata, in aggiunta alla dotazione  organica  prevista
          dalla  legislazione  vigente  e  a  valere  sulle   risorse
          finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per  l'anno
          2021, ad assumere, entro l'anno  2021,  facendo  ricorso  a
          procedure  concorsuali  da  effettuare  nel  rispetto   dei
          principi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche
          amministrazioni di cui  al  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, un contingente fino a 120 unita' di personale
          non dirigenziale, di cui 70 appartenenti al livello secondo
          e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo
          nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo -
          aziende  alberghiere.  L'individuazione  delle  unita'   di
          personale e le modalita' dell'avvalimento sono disciplinate
          da un apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il
          Ministero  del  turismo  e  l'ENIT-Agenzia  nazionale   del
          turismo, da stipulare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. A tale  fine,  all'articolo  7,  comma  8,  quarto
          periodo, del decreto-legge 1°(gradi)  marzo  2021,  n.  22,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile  2021,
          n. 55, le parole: "Nelle more dell'adozione del regolamento
          di organizzazione del Ministero  del  turismo,  lo  stesso"
          sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero del turismo".
          All'onere derivante dalle assunzioni  di  cui  al  presente
          comma per i primi ventiquattro mesi, pari a 3.041.667  euro
          per l'anno 2021, a 7.300.000  euro  per  l'anno  2022  e  a
          4.258.333  euro  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante
          utilizzo   delle   risorse   disponibili    nel    bilancio
          dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo. 
                  6-quater.   Alla   compensazione   degli    effetti
          finanziari, in termini di  fabbisogno  e  di  indebitamento
          netto,  derivanti  dall'attuazione  del  comma  6-ter   del
          presente articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a
          3.759.500 euro per l'anno  2022  e  a  2.193.042  euro  per
          l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008, n. 189.». 
              - Il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo  23
          dicembre 2022, n. 201, recante «Riordino  della  disciplina
          dei  servizi  pubblici  locali  di  rilevanza   economica»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  2022,  n.
          304, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
                «Art. 8. (Competenze regolatorie nei servizi pubblici
          locali non a rete). - 1. Nei servizi pubblici locali non  a
          rete per i quali non opera un'autorita' di regolazione, gli
          atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1  e  2,
          sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made  in
          Italy,  che  vi  provvede  mediante   le   risorse   umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
                2. Gli enti locali, sulla base  degli  atti  e  degli
          indicatori di cui al comma 1, al fine  di  provvedere  alla
          regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di  loro
          titolarita', possono adottare un regolamento ovvero un atto
          generale  in  cui  predefiniscono   condizioni,   principi,
          obiettivi e standard della gestione nel rispetto di  quanto
          disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e
          la diffusione dei  dati  della  gestione.  I  contratti  di
          servizio e gli  altri  atti  di  regolazione  del  rapporto
          contrattuale assicurano il rispetto delle  condizioni,  dei
          principi, degli obiettivi  e  degli  standard  fissati  dal
          predetto regolamento o atto generale.».